L'IRRILEVANZA DEL CONSENSO DEI CREDITORI AI FINI DELLA REVOCA DELL'AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO.

La Corte di Cassazione conferma l'irrilevanza del consenso dei creditori ai fini della revoca dell'ammissione al concordato ai sensi dell'art. 173 l. fall.

In tema di revoca dell'ammissione al concordato preventivo ex art. 173 l.fall., la Corte di Cassazione ha espressamente stabilito che la suddetta revoca opera a prescindere dal voto espresso dai creditori in adunanza e, quindi, anche nell'ipotesi in cui questi ultimi siano messi a conoscenza dell'accertamento, effettuato dal commissario giudiziale, circa il compimento da parte del debitore di atti di dissimulazione ed occultamento dell'attivo, di mancata denuncia di crediti ed esposizione di passività fittizie ovvero altri atti di frode (Cass. civ., sez. I, 5 maggio 2016 n. 9027).

La pronuncia della Suprema Corte fa riferimento ad un caso in cui, a seguito dell'accertamento da parte del commissario giudiziale dei sopra citati comportamenti illeciti posti in essere dal debitore, il Tribunale aveva revocato l'ammissione di quest'ultimo al concordato preventivo, giustificando l'irrilevanza del consenso del creditori alla proposta di concordato ai fini di tale revoca sulla base del fatto che quest'ultimo si era determinato a causa di divergenze patrimoniali tra documenti contabili e proposta di concordato; pertanto ciò aveva precluso ai creditori la possibilità di valutare in modo adeguato la suddetta proposta. Con la citata sentenza, la Corte di Cassazione conferma la soluzione data dal giudice di prime curie, accolta anche in appello.


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